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Il divorzio breve in Italia

18 giovedì 2015 visualizzazioni:

children-of-divorce2Care lettrici, oggi inizia una nuova rubrica nella quale parleremo di diritti al femminile, sperando di potervi essere utile; questa settimana parleremo della recente introduzione del cosiddetto divorzio breve.

Si attendeva ormai da un po’ un cambiamento nella materia del diritto di famiglia per venire incontro alle esigenze di una società profondamente mutata rispetto al periodo in cui venne introdotto l’istituto del divorzio: correva infatti l’anno 1970 quando venne emanata la nota Legge Divorzio, la n. 898.

Senza addentrarci in esasperati tecnicismi analizziamo le novità più significative introdotte dalla Legge n. 55, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il giorno 11 maggio 2015.

Innanzitutto sgomberiamo il campo da equivoci e/o aspettative troppo “alte”: anche con la nuova legge lo scioglimento del vincolo matrimoniale può avvenire, di regola, passando prima per la fase del procedimento di separazione e poi per quello di divorzio.

Qual è dunque la novità? Essa consiste fondamentalmente nella possibilità di accorciare i tempi necessari per poter presentare la domanda di divorzio a seguito della già avvenuta separazione dei coniugi (i coniugi infatti rimangono tali fino alla pronuncia del divorzio, pertanto non vi sarà, quantomeno da un punto di vista strettamente legale, un ex marito ed una ex moglie dopo l’esaurimento del solo procedimento di separazione).

Per ben comprendere le disposizioni legislative è però necessario spiegare in estrema sintesi come funzionano i procedimenti di Divorce in dictionaryseparazione e di divorzio, lasciando per ora da parte le ulteriori novità introdotte da recente Legge che consente di ottenere separazione/divorzio anche con altre modalità evitando di comparire in Tribunale: i coniugi, tramite un legale, depositano un ricorso avanti il Tribunale competente, in seguito al quale viene fissata una udienza (chiamata udienza presidenziale in quanto celebrata innanzi il Presidente del Tribunale) dove gli stessi sottoscriveranno il verbale di accordo, in caso di procedimento consensuale, oppure, in caso di litigiosità persistente (procedimento giudiziale), sarà il Giudice a decidere al loro posto, per esempio, in relazione all’affido dei figli ed al mantenimento.

Tornando alle novità, fino ad oggi prima di poter depositare il ricorso per la pronuncia della sentenza di divorzio era obbligatorio far passare un periodo di tempo di almeno tre anni in cui i coniugi fossero rimasti ininterrottamente separati, periodo che decorreva dalla comparizione dei medesimi innanzi il Presidente del Tribunale. Oggi tale termine è stato ridotto come segue: sei mesi qualora il procedimento di separazione sia stato consensuale e dodici mesi qualora sia stato giudiziale (o per dirla meglio: contenzioso/litigioso).

Quindi, si può dire che con la nuova Legge si è fatto qualche passo in avanti verso lo scioglimento più rapido del matrimonio.

Per domande, dubbi o richieste scrivere a viadana@bella.it

 

avv. Marco Viadana (Studio legale associato Spelta Viadana)
www.viadanaspelta.it

18/6/2015