Care lettrici, in questo terzo appuntamento vorrei affrontare il tema dell’affidamento condiviso.
Quando si diventa genitori, ci si rende subito conto che da quel momento non si è più responsabili solo per sé stessi ma anche per un’altra persona che necessita di cure, attenzioni e supporto sia economico sia morale. Questa responsabilità non termina nel momento in cui vicende della vita portano alla separazione dal proprio marito o compagno, soprattutto nel caso in cui il figlio non abbia ancora raggiunto la maggiore età.
L’Affidamento condiviso venne introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 54 del 2006 e successivamente riformato con il d.lgs. n. 154 del 2013 in vigore da febbraio del 2014.
Con l’affidamento condiviso si fa un importante passo avanti rispetto al passato aprendo le porte al concetto di bigenitorialità che trova le sue basi nella centralità della figura del minore. Il figlio, proprio perchè persona e non “cosa” come a volte ci si dimentica nel dilungarsi dei conflitti con il proprio compagno o marito, ha diritto a mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori ed a non essere privato di uno dei propri affetti. Lo stesso codice civile sottolinea questa necessità rammentando inoltre il diritto del figlio a ricevere cura, educazione ed assistenza morale da ciascun genitore.
Anche dopo la separazione, quindi, mamma e papà continueranno ad essere parimenti responsabili per i figli e questa responsabilità comporterà necessariamente che le decisioni più importanti relative alla loro educazione, istruzione, salute e scelta della residenza principale, debbano essere prese di comune accordo, anche se ciascuno di essi avrà la possibilità di ritagliarsi un proprio spazio nel quale potrà prendere decisioni in completa autonomia.
Tale corresponsabilità implica il fatto che entrambi i genitori dovranno contribuire, non solo affettivamente, ma anche economicamente alla vita del figlio, certo in modo proporzionale al proprio reddito e tenendo ulteriormente conto di altri fattori come le concrete esigenze del predetto o i tempi permanenza presso ciascuno di loro.
Queste disposizioni non precludono a priori la possibilità che il Giudice disponga l’affidamento esclusivo, cioè in favore di uno dei due genitori e non di entrambi. Tale provvedimento non troverà le sue motivazioni nella capacità economica di questi ultimi, ma sarà disposto esclusivamente nel caso in cui venga ritenuto necessario nell’interesse del minore; ma questo tema necessiterebbe di apposito approfondimento.
In estrema sintesi, ciò che rileva da queste disposizioni di Legge è che il legislatore ha voluto dare maggiore risalto alla figura del minore cercando, da una parte, di tutelarlo dai possibili conflitti sorti tra i genitori, conservando la presenza di entrambe le figure genitoriali e, dall’altra, garantirgli un giusto ed adeguato sostegno economico.
Per domande dubbi o richieste scrivere a viadana@bella.it
avv. Marco Viadana (Studio legale associato Spelta Viadana)
www.viadanaspelta.it
27/8/2015