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Risarcimento del danno da chirurgia estetica – cosa dice la legge?

08 venerdì 2016 visualizzazioni:

Cerrore-chirurgo-esteticoare lettrici, in questo articolo vorrei affrontare il tema del danno subìto dal paziente a causa di un errore medico e, in particolare, il danno da chirurgia plastica ed estetica.

  Credo vi sia capitato, come al sottoscritto, di leggere articoli di giornale o ascoltare interviste in cui una donna dichiarava di essersi sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica il quale portava, come conseguenza, ad una deturpazione del viso o del corpo e che, in alcuni casi, richiedeva un’ulteriore operazione per rimediare al precedente errore. L’argomento è molto complesso e, evitando noiosi tecnicismi, ritengo possa essere così sintetizzato.

SCosmetic-Surgerye il danno risulta connesso ad un errore imputabile al chirurgo estetico, la paziente avrà la possibilità di chiedere un risarcimento, il quale comprenderà non solo la mera lesione fisica (ad esempio deturpazione, danno ai tessuti o ai nervi, emorragia interna, cicatrici evidenti, infezioni ecc.), ma anche il danno patrimoniale eventualmente causato dall’impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa ovvero dai costi della riabilitazione, oltre ad ulteriori voci classificate ancora da taluna giurisprudenza come “danno esistenziale”: per esempio il patimento derivante dal non poter esercitare la professione di modella conseguente ad una evidente cicatrice sul viso.

Perché si possa parlare errore del medico è tuttavia necessario fare una precisazione: quando si parla di “errori” non si intendono gli effetti negativi rientranti nei rischi connessi ad un qualsiasi intervento chirurgico, dovendo, infatti, ogni paziente tener conto nel momento in cui si sottopone ad una operazione che potrebbero verificarsi delle complicazioni.

Nel caso in esame, invece, si fa riferimento ad un peggioramento delle condizioni di salute del paziente dovuto per esempio ad una scelta terapeutica sbagliata, all’omessa effettuazione di esami o ad un intervento chirurgico eseguito in modo impreciso.

Nel caso in cui si ritenga sussistano tali presupposti, sarà possibile inoltrare una richiesta di risarcimento danni al medico che ha eseguito l’intervento (o effettuato la diagnosi ecc.), e alla struttura ospedaliera nella quale il medico ha operato (sia che operi come dipendente, sia che lo faccia in regime di convenzione). Se il danno invece non fosse stato causato da negligenza/ imperizia/imprudenza del medico ma da un difettoso funzionamento dei macchinari Dubai-Cosmetic-Surgery-Directory-Dubai-UAEo dalla struttura stessa (ad esempio infezione dovuta ad una insufficiente sterilità della sala operatoria) sarà sempre possibile inoltrare una richiesta di risarcimento all’azienda ospedaliera.

In ultimo bisogna ricordare che, nel caso in cui l’assicurazione della struttura sanitaria o del medico stesso non intenda risarcire il danno, e il paziente voglia agire di fronte ad un giudice per il riconoscimento del danno sofferto, l’azione dovrà obbligatoriamente essere preceduta da un tentativo di mediazione stragiudiziale.

In conclusione, rileva la volontà del legislatore di tutelare la salute del paziente che si affida alle cure di un professionista ed alla serietà della struttura sanitaria ove si svolgerà l’intervento e/o avverrà la degenza dello stesso, tenendo conto degli inevitabili pericoli connessi all’attività medico chirurgica e senza colpevolizzare in misura eccessiva l’operato dei medici.

 

Per domande dubbi o richieste scrivere a viadana@bella.it

avv. Marco Viadana (Studio legale associato Spelta Viadana)
www.viadanaspelta.it

 

8/1/2016